Termini e condizioni
1. Campo di applicazione
1.1 Le presenti condizioni di vendita e fornitura varranno per ciascun contratto di acquisto e di fornitura stipulato tra SWISS KRONO AG, con sede a CH-6122 Menznau (nel prosieguo “SWISS KRONO”) e i suoi part-ner contrattuali (nel prosieguo “Acquirenti”). Il loro scopo è disciplinare diritti, doveri ed obblighi che competono alle parti.
1.2 Varranno esclusivamente le presenti condizioni di vendita e fornitura. Le condizioni di contratto applicate dall’acquirente o le modifiche apportate alle presenti condizioni di vendita e fornitura non diventeranno quindi parte integrante del contratto, anche in caso di mancata opposizione da parte di SWISS KRONO. Le eventuali difformità rispetto alle presenti CGC necessiteranno di espresso consenso scritto da parte di SWISS KRONO.
1.3 Le presenti condizioni di vendita e fornitura varranno altresì per tutte le future operazioni di vendita e di fornitura concluse tra le parti contrattuali.
2. Offerta e conclusione del contratto
2.1 Il conferimento di un ordine da parte dell’acquirente avrà carattere vincolante per l’acquirente. Il contratto sarà perfezionato solo dalla conferma d’ordine (via e-mail, fax o per lettera) rilasciata da SWISS KRONO. Le offerte e gli accordi verbali non saranno vincolanti per SWISS KRONO.
2.2 I prodotti di SWISS KRONO potranno essere sottoposti a modifiche, nella misura in cui tali modifiche siano imprescindibilmente imposte dalle norme di legge, senza che ciò comporti un peggioramento della loro qualità o delle caratteristiche di idoneità all’uso.
2.3 I servizi di consulenza di qualsiasi natura, in particolare per quanto attiene all’adeguatezza dell’oggetto della vendita rispetto all’utilizzo concretamente prospettato dall’acquirente, non saranno oggetto del contratto. L’utilizzo della merce concretamente prospettato dall’acquirente, ed eventualmente comunicato, non costituirà analogamente un presupposto negoziale del contratto. La verifica dell’adeguatezza della merce rispetto all’utilizzo concretamente prospettato spetterà all’acquirente.
3. Prezzi e modalità di pagamento
3.1 Si considereranno vincolanti i prezzi, le valute e le condizioni di fornitura (INCOTERMS 2010) concordati ed indicati nella conferma d’ordine. Tutti i prezzi si inten-dono al netto dell’IVA di legge, in vigore al momento.
3.2 Se, nel lasso di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e la fornitura, si dovessero registrare sensibili variazioni ai prezzi delle materie prime e dell’energia o ad altre congiunture economiche influenti sul prezzo, SWISS KRONO avrà facoltà di adeguare corrispondentemente i propri prezzi. Gli adeguamenti di prezzo saranno comunicati per iscritto, non meno di quattro settimane prima della loro applicazione.
3.3 Varranno le modalità di pagamento previste nella conferma d’ordine. Saranno ammesse le forniture parziali, che potranno essere fatturate separatamente.
3.4 In caso di mora dei pagamenti, saranno addebitati interessi di mora nell’ordine del 6% annuo, unitamente ai diritti per la procedura d’ingiunzione.
3.5 In caso di mora dei pagamenti, SWISS KRONO potrà sospendere eventuali altre consegne all’acquirente, anche se esse non saranno riconducibili alla stessa operazione di vendita e fornitura.
3.6 Il pagamento del prezzo concordato dovrà essere garantito, precisamente dall’assicurazione dei crediti commerciali di cui si avvale SWISS KRONO o da altra garanzia considerata accettabile da SWISS KRONO.
3.7 Se l’acquirente farà valere crediti propri nei confronti di SWISS KRONO, sarà autorizzato alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione unicamente se tali controcrediti saranno stati accertati giudizialmente o non saranno stati contestati.
3.8 Si esclude fin d’ora la cessione di crediti vantati dall’acquirente nei confronti di SWISS KRONO.
4. Fornitura
4.1 SWISS KRONO sarà tenuta a fornire la merce ordinata prima possibile, se il pagamento del prezzo concordato sarà garantito in conformità all’art. 3.6.. SWISS KRONO avrà il diritto di effettuare consegne parziali.
4.2 L’invio della merce avverrà in base alle condizioni di fornitura concordate (INCOTERMS 2010).
4.3 Se la fornitura sarà ostacolata in maniera significativa da un impedimento estraneo alla sfera d’influenza di SWISS KRONO, quest’ultima avrà facoltà di sospendere la fornitura o di recedere dal contratto.
4.4 I termini di consegna confermati dovranno essere rispettati nel miglior modo possibile. Le forniture parziali oppure tardive non autorizzeranno il destinatario a recedere dal contratto. Se l’acquirente dovesse risultare danneggiato da un ritardo di consegna, SWISS KRONO ne risponderà solo se il ritardo fosse dovuto a colpa grave.
4.5 L’acquirente sarà tenuto a prendere in consegna immediatamente la merce presso SWISS KRONO, non appena informato della disponibilità della merce per il ritiro. Se la merce non sarà presa in consegna entro 5 giorni lavorativi dalla notifica di disponibilità per il ritiro, la merce sarà considerata come presa in consegna, quindi stoccata a spese dell’acquirente in un deposito pubblico. L’acquirente sarà tenuto a risarcire a SWISS KRONO il danno occasionato dalla mora di accettazione, il che non pregiudicherà i diritti derivanti da ulteriori conseguenze della mora di accettazione.
4.6 Per ogni eventuale danno da trasporto si dovrà informare il vettore, apponendo la relativa annotazione sui documenti di trasporto. Il danno dovrà poi essere confermato dal vettore.
5. Passaggio del rischio
Il passaggio del rischio relativo al pagamento del prezzo di acquisto in caso di deperimento e deterioramento casuali della merce avverrà sulla base delle condizioni di fornitura concordate (INCOTERMS 2010).
6. Garanzia
6.1 SWISS KRONO fabbrica prodotti i cui componenti essenziali sono in legno, un prodotto naturale. Le caratteristiche di origine naturale del materiale conferiscono loro una vasta gamma di differenziazioni cromatiche, strutturali ed altre peculiarità naturali che non costituiscono difetto.
6.2 Ininfluenti divergenze rispetto alla descrizione della merce e tolleranze dimensionali all’interno dei limiti sanciti dalla norma EN non costituiscono difetto.
6.3 Successivamente al passaggio del rischio, l’acquirente si impegna, ai sensi dell’Art. 5, ad ispezionare immediatamente la merce alla ricerca di difetti, inclusa la merce di forniture e in quantità errate. I reclami dovranno essere avanzati immediatamente a SWISS KRONO, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’ingresso della merce presso il luogo di destinazione, per iscritto e motivando ragionevolmente il difetto di conformità al contratto e la relativa causa. Qualora l’acquirente ometta tale comunicazione, la merce sarà considerata approvata. La merce difettosa non dovrà essere sottoposta a lavorazione. Il reclamo per difetti non autorizza l’acquirente a respingere la merce o i pagamenti.
6.4 Le richieste di risarcimento per difetti presuppongono che l’acquirente abbia messo a disposizione di SWISS KRONO la merce difettosa per un’ispezione e che l’abbia pagata interamente alla scadenza. I resi dovranno essere anticipatamente concordati tra le parti contrattuali.
6.5 Se il reclamo per difetto sarà presentato tempestivamente e conformemente al contratto e se la merce risulterà difettosa ai sensi del presente contratto, SWISS KRONO sostituirà la merce difettosa con una consegna di merce conforme al contratto entro un lasso di tempo adeguato. Si escludono ulteriori diritti dell’acquirente (danni conseguenti a difetti), specificamente al risarcimento per interventi compiuti, per materiali utilizzati o per lucro cessante e danni a terzi, analogamente al recesso dal contratto o al deprezzamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente.
6.6 Il periodo di garanzia copre massimo 24 mesi dal momento del passaggio del rischio, ai sensi dell’Art. 5.
6.7 A decorrere dal momento dell’elaborazione, della lavorazione, della modifica o in caso di inidonee condizioni di deposito o di movimentazione della merce fornita da SWISS KRONO, decadrà qualsiasi diritto dell’acquirente alla garanzia per difetti.
7. Recesso
7.1 SWISS KRONO avrà facoltà di recedere dal contratto, se l’acquirente non adempirà i propri obblighi di collaborazione nonostante la fissazione di una proroga o se SWISS KRONO risulterà impossibilitata nella realizzazione delle proprie prestazioni a causa di impedimenti non imputabili alla stessa, né prevedibili o superabili a lungo termine, ai quali non sia possibile porre rimedio con una spesa ragionevole.
7.2 SWISS KRONO potrà recedere dal contratto, se il pagamento del prezzo pattuito non sarà garantito ai sensi dell’Articolo 3.6. entro il termine di fornitura convenuto.
7.3 Qualora SWISS KRONO receda dal con-tratto, l’acquirente non potrà per questo far valere alcun altro diritto su SWISS KRONO – fatta eccezione per il recupero dei pagamenti effettuati per il presente contratto.
8. Responsabilità
In caso di danni materiali e patrimoniali, SWISS KRONO sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. La responsabilità si limiterà al danno tipicamente contrattuale e prevedibile al momento della stipula del contratto. La limitazione di responsabilità si applicherà analogamente ai danni derivanti da diritti di terzi nei confronti dell’acquirente.
9. Riserva di proprietà
SWISS KRONO si riserva la proprietà delle merci che ha venduto fino al ricevimento di ogni pagamento previsto dal contratto.
10. Nullità parziale e requisito legale della forma scritta
10.1 Qualora singole norme del rapporto contrattuale fossero o divenissero legalmente inefficaci, ciò non pregiudicherebbe la validità delle restanti norme. I partner contrattuali si impegnano a sostituire la norma inefficace con una nuova, che più si avvicini alla finalità di quella venuta meno.
10.2 Non sono state concluse clausole accessorie di natura verbale nell’ambito del rapporto contrattuale. Ogni modifica necessiterà della forma scritta. Tale principio si applicherà altresì allo stesso requisito legale della forma scritta. Questo infatti varrà anche per dichiarazioni con efficacia costitutiva, in particolare in caso di recesso, nonché per la fissazione di termini.
11. PROTEZIONE DEI DATI
11.1 Le parti concordano lo scambio di specifici dati personali (dati che una parte riceve dall’altra: “dati trasmessi”) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (“GDPR”) unicamente per lo scopo di eseguire il presente contratto (“finalità ammessa”). Non verranno trasferite né trattate categorie particolari di dati personali (dati sensibili). La parte che riceve dall’altra i dati trasmessi è detta “destinataria dei dati”, mentre la parte che trasferisce i dati è detta “titolare dei dati”. Particolarità dei dati trasmessi: (a) Categorie di soggetti interessati: • Persone che prendono parte all’esecuzione del contratto all’interno dell’organizzazione delle parti contraenti o terzi che prendono parte all’esecuzione del contratto (b) Categorie di dati trasmessi • Dati di contatto quali nome, posizione, località, numero di telefono e altri dati per canali di comunicazione • Non vengono trasmesse né elaborate categorie particolari di dati.
11.2 Il destinatario dei dati elabora i dati trasmessi sempre a regola d’arte nonché nel rispetto delle norme di legge in vigore e del presente contratto, con la professionalità e la diligenza richieste, adottando e applicando allo scopo adeguate norme tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati.
11.3 La diffusione o la trasmissione dei dati trasmessi da parte della parte destinataria a terzi è consentita solo ove ciò sia necessario per la finalità ammessa e comunque nel rispetto della normativa vigente e in particolare degli articoli 25 e 26 del GDPR.
11.4 Se richiesto dalla normativa vigente, ciascuna parte informa i soggetti interessati sull’utilizzo comune dei dati trasmessi concordato contrattualmente. Il destinatario dei dati trasmette immediatamente al titolare dei dati, come previsto dalla normativa in materia di scambio di dati, ogni domanda, contestazione o diversa richiesta proveniente dai soggetti interessati, (“richieste degli interessati”) da cui derivano obblighi legali e responsabilità per il titolare dei dati oppure che potrebbero comunque riguardare i legittimi interessi del titolare dei dati.
11.5 In caso di violazione della protezione dei dati personali (articolo 33 GDPR), di contenziosi legali con i soggetti interessati o di pretese avanzate da soggetti interessati, autorità di controllo o altri soggetti terzi, le parti si avviseranno e informeranno reciprocamente nella misura in cui il fatto in questione riguarda il trattamento dei dati trasmessi e potrebbe far sorgere obblighi legali o responsabilità dell’altra parte oppure potrebbe riguardare i legittimi interessi dell’altra parte. In presenza di circostanze di questo tipo le parti adotteranno ragionevolmente una posizione comune e si sosterranno a vicenda.
11.6 Il destinatario dei dati procede alla cancellazione immediata dei dati trasmessi non appena non siano più necessari per la finalità ammessa, eccetto nel caso in cui sussista un obbligo oppure un diritto valido secondo la normativa applicabile a proseguire il trattamento dei dati trasmessi.
11.7 Sul nostro sito https://www.swisskrono.com/ch-it/protezione-dei-dati-clienti-e-fornitori/#/ è possibile trovare la nostra informativa sulla protezione dei dati.
12. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
Il luogo di adempimento e il relativo foro competente per entrambi le parti sarà Menznau, Svizzera. Si applica il diritto svizzero. Si esclude l’applicazione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
Menznau, Svizzera, giugno 2021